STATUTO - Gruppo Natura Bellunese

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STATUTO


Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale


GRUPPO NATURA BELLUNESE A.P.S.
Ente del Terzo Settore



TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITÀ, DURATA


Art. 1 - Denominazione e Sede

È costituita con sede in BELLUNO (BL) via TISOI n. 46 un’ Associazione di Promozione Sociale, che
assume la denominazione di “GRUPPO NATURA BELLUNESE A.P.S.”. Alla data di iscrizione nel
Registro Unico del Terzo Settore, l’ Associazione assumerà la denominazione di GRUPPO NATURA
BELLUNESE A.P.S. - ENTE DEL TERZO SETTORE.
Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di
sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge
106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere,
attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della
qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in
forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione
e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a
valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo
prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale
di cui all'articolo 4 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.
L’Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o
professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta
a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice
Civile.

Art. 3 - Durata

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea
straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 27 del presente statuto
.

TITOLO II - ATTIVITÀ ESERCITATE


Art. 4 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7
e 8 del presente statuto:
· Attività di interesse generale;
· Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di
interesse generale;
· Attività di raccolta fondi

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in
modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 – con
interpretazione estensiva dei punti d), e), h) - del decreto legislativo 117/2017 e successive
modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività: attuazione di iniziative atte a
divulgare la conoscenza e il rispetto della natura nei suoi molteplici aspetti, attraverso metodi
didattici prevalentemente audiovisivi, conferenze, pubblicazioni, proiezioni, esposizioni
naturalistiche, rivolte particolarmente a scuole, enti, circoli culturali e simili; promozione di
iniziative e ricerche per migliorare la conoscenza del patrimonio naturale particolarmente della
provincia di Belluno e per accrescere la cultura naturalistica dei propri soci; partecipazione o
adesione ad associazioni di carattere nazionale, regionale e locale perseguenti il medesimo scopo;
divulgazione delle normative intese a proteggere e tutelare il patrimonio naturale.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o
conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in
collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi
degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro
soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.

Art. 6 - Attività complementari e attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di
interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso
tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto
nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, può
effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:
la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso
le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto
previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile,
alle condizioni previste dall’art.85 del decreto legislativo 117/2017;
la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o
manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali
manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017;
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto
legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e
strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.5 del presente statuto, secondo
criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.
.In particolare, esercita attività commerciali marginali
e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale
al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni
legislative vigenti.
L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo
dell'associazione.

Art. 7 - Attività di raccolta fondi

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche
attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017
e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura
non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di
beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante
sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore,
impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di
verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a
quanto disposto dalla normativa vigente.

Art. 8 - Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti
in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione
diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con
enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi
e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti,
Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali,
spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti
associati.

Art. 9 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività
in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può
essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, anche con i criteri di cui
all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni
caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i
volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere
assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,
nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, anche dei propri associati, quando ciò sia
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle
finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017 e
successive modificazioni.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO


Art. 10 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica
definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio, formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla
relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le
modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di
missione, devono documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo
6 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta
l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti
dalla normativa vigente. In alternativa, quando sia previsto dalla medesima normativa, è redatto il
rendiconto di cassa.
Esso deve essere approvato entro il giorno trenta del quarto mese successivo alla chiusura
dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti
dalla normativa vigente.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo
quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le
modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

Art. 11 - Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, il bilancio sociale e il rendiconto di cassa
devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure
pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti
dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli
associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o su altri mezzi di
informazione liberamente raggiungibili da chiunque ne abbia interesse.

Art.12 - Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
· dai beni mobili e immobili di proprietà;
· dalle eccedenze degli esercizi annuali;
· da donazioni, erogazioni, lasciti;
· da quote di partecipazioni societarie;
· da obbligazioni e altri titoli pubblici;
· dal fondo di riserva;
· da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è
utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 2 del presente statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque
denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti
degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del
rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,
ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della
medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale
direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 28 del presente
statuto.

Art.13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
· dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
· dai proventi della gestione del patrimonio;
· dal ricavato delle attività di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del presente statuto
· della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private ;
· dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
· dai contributi di Enti Pubblici e privati;
· dalle convenzioni con Enti Pubblici;
· dalle erogazioni liberali;
· dai titoli di solidarietà;
· da attività commerciali marginali.

Art.14 - Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare,
l’associazione deve tenere i seguenti libri:
· libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
· libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti
anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
· libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso
organo;
· nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
· nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di
tali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
· il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in
maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità
elettroniche.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri
sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti
dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta
al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro sette giorni dal ricevimento della
richiesta.

Art.15 - Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei
conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel
caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 24 del presente statuto, sia composto da revisori
legali iscritti nell’apposito registro.

TITOLO IV - I SOCI


Art.16 - Adesione all'Associazione

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi
altra natura in relazione all’ammissione degli associati. Possono pertanto aderire all'associazione,
diventandone soci, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne
condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano
alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo
a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni
caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Le persone fisiche
devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito
telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle
deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la
potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di
lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità
previste dal regolamento specifico.
Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone
fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro sessanta giorni dalla data
della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i
richiedenti e fatta annotazione sul libro soci.
Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il
provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta
giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non
esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano
contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il
vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione,
eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante
a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di
partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile
neanche in caso di morte.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi
previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né
partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita
associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente
disciplinate da regolamenti specifici.

Art. 17 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto:
a) a concorrere all'elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività
e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli
obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera
sociale;
c) a frequentare i locali dell'associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali.
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni in regola con il
tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il
diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti
sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
Tutti i soci delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali.
Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione, sono rappresentati in
assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.18 - Doveri dei soci

I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le
eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività
di interesse generale richiesti dall'Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o
derivanti dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari
dell'Associazione

Art. 19 - Perdita della qualifica di associato

I soci perdono la qualifica di associato:
a) per dimissioni;
b) per scioglimento volontario dell’Associazione;
c) per decesso;
d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi statutari
in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell’Associazione;
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve
comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo.
La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. Competente in
merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci è il
Consiglio Direttivo dell'Associazione. Contro le sue deliberazioni, il socio può ricorrere, entro
sessanta giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che
delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione
utile.
In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di
chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo
versato.

TITOLO V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE


Art. 20 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:
· L’ Assemblea Sociale;
· Il Consiglio Direttivo;
· Il Presidente.
Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo
di Controllo.

Art. 21 - L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere
politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle
quote sociali alla data della sua convocazione.
È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.
Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di
svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data di
svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno trenta del quarto mese successivo alla
chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo
Presidente un decimo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei
componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione
dell’assemblea entro i quindici giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi quindici
giorni.
Quale Assemblea ordinaria:
· approva entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio
dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto;
· approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
· delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
Sia in via ordinaria che straordinaria:
· delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
· approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari;
· nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
· nomina e revoca, quando previsto, l'organo di controllo;
· nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e
ne delibera il compenso;
· delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di
responsabilità nei loro confronti;
· delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o
ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
· delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
· delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua
competenza;
· delibera inoltre sulle materie per cui è stata convocata.
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la
presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può
tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in
calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere
titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo
settore, hanno diritto a tre deleghe. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto
compatibile. I soci minori sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la potestà genitoriale,
che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo
statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi
dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto,
con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono
essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli
amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i
soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di
sospensione in corso di esecuzione.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da almeno sette membri ad un massimo di 17
compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche
associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica tre anni e
comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e
all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva
il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
· mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
· elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti
pubblici e di soggetti privati;
· attua gli indirizzi dell’Assemblea Sociale;
· assegna gli incarichi di lavoro;
· approva i programmi di Attività;
· approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
· coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare
all'Assemblea per l'approvazione;
· elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vice presidenti. In caso di
più vice presidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
· determina le quote annuali di tesseramento dei soci;
· delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente
dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;
· delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri
organi;
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni
dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si
riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al
voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla
convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera
sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e
dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni
del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di
interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475
-ter del codice civile.

Art. 23 - Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell’Associazione. Dura in carica tre anni e comunque fino
all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente
decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio
d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di
ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di
straordinaria amministrazione.
Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti.
Predispone per l’Assemblea sociale il bilancio di esercizio o il rendiconto di cassa e l'eventuale
bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la
legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal
Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 24 - L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di
controllo, anche monocratico.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti
dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti
devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica tre anni e sono
rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di
corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo
e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee
guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti
nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei
limiti di cui all'art. 31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto
appositamente incaricato di tale revisione.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo di controllo.


TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI


Art. 25 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del
Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o
la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto
nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso
decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i
termini previsti dalla normativa vigente.
Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per
l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS
previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale
del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte
dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al
Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 26 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e
successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le
relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è
riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 27 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai
sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per
l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre,
secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive
modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina
è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono
operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati
all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in
vigore.

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Il presente Statuto, composto da n. 28 articoli e una Norma transitoria, è stato approvato
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 22 giugno 2019.

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Agenzia delle Entrate – Registrato a Belluno il 22 luglio 2019 al n. 943 – Serie 3.
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